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Statuto

Articolo 1: Denominazione e Sede

Con la denominazione “Gruppo Medaglia Miracolosa” (in seguito denominato “Gruppo”) è costituita, conformemente al presente statuto ed agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS), un’associazione con sede a Mendrisio.

Articolo 2: Scopo

  1. Onorare la Vergine Immacolata con la vita cristiana impegnata e con la diffusione della Medaglia Miracolosa.
  2. Il Gruppo ha esclusivamente fini umanitari e si prefigge di sostenere spiritualmente e materialmente attività missionarie nel mondo.
  3. Il Gruppo non persegue scopi di lucro; in particolare esclude ogni beneficio diretto o indiretto per i suoi membri.
  4. Il Gruppo è di ispirazione cristiana e apolitico e fa capo alla Parrocchia cattolica di Mendrisio.

Articolo 3: Mezzi

I mezzi finanziari per raggiungere lo scopo, conformemente all’Art.2, sono costituiti da offerte, sottoscrizioni, lasciti, ogni altra forma spontanea di elargizione e donazione, come pure i ricavi da proprie pubblicazioni o da altre attività svolte in proprio.

Articolo 4: Soci

Il Gruppo si compone di soci attivi e sostenitori. Per i soci attivi è richiesta l’adesione scritta.

I soci sostenitori sono coloro che danno un contributo volontario e/o che manifestano un interesse di sostenere in una forma qualsiasi il Gruppo nel raggiungimento dei suoi fini, senza tuttavia partecipare all’attività sociale.
Il segretariato allestisce, almeno una volta l’anno, l’elenco dei soci attivi e dei soci sostenitori che apportano un contributo volontario.
I soci si radunano d’abitudine, su invito del Comitato, il “27” del mese per una riunione di carattere spirituale e informativa sull’attività missionaria.
La riunione è aperta a tutti. Non ha però nessun potere di delibera conformemente all’Art. 5 capoversi 2 e 3.

Articolo 5: Organi

Il Gruppo si compone dei seguenti organi:

  1. Il Comitato
  2. L’Assemblea dei soci
  3. I Revisori dei conti

5.1. Il comitato

È formato da sette a undici membri scelti fra i soci attivi, eletti per un periodo di tre anni e sempre rieleggibili.

Il Parroco “pro tempore” di Mendrisio è membro di diritto del Comitato e funge da Assistente del Gruppo. In questo compito può farsi sostituire da un suo delegato.
Il Comitato sceglie tra i suoi membri un Presidente, un vice-Presidente ed un incaricato Pro-Missioni. Anche fuori dal suo seno, un Segretario-Cassiere. Il Comitato è convocato secondo le necessità dal Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri. I membri del Comitato prestano gratuitamente la loro opera.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

  1. prepara il programma di attività e cura gli interessi del Gruppo;
  2. rappresenta il Gruppo di fronte a terzi;
  3. delibera alla presenza di almeno tre membri. Per casi urgenti è sufficiente l’adesione verbale per telefono;
  4. amministra le offerte;
  5. risolve circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
  6. rappresenta legalmente il Gruppo. La firma vincolante è conferita collettivamente a due: Presidente e Segretario o altro membro;
  7. designa gli aventi diritto di firma presso istituti o sul conto corrente postale.
  8. nomina il segretariato ed eventualmente i suoi collaboratori.

5.2. L’assemblea dei soci

L’Assemblea ordinaria, l’organo superiore del Gruppo, è convocata dal Comitato o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci attivi. Si riunisce una volta all’anno entro il 30 giugno. Ha i seguenti compiti:

  1. approvazione dei conti;
  2. sorveglianza sulla gestione del Comitato;
  3. nomine del Comitato e dei Revisori dei conti;
  4. scioglimento del Gruppo;
  5. decisioni su tutte le risoluzioni sociali, escluse quelle riservate al Comitato come da Art. 5 capoverso 1.

L’Assemblea straordinaria è convocata come l’Assemblea ordinaria. Ha il seguente compito:

  1. decidere su tutte le risoluzioni importanti e urgenti.

Le due Assemblee hanno facoltà di:

  1. deliberare qualunque sia il numero dei partecipanti;
  2. risolvere a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Per le due Assemblee hanno diritto di voto e di eleggibilità, i soci attivi che hanno dato la loro adesione scritta.

5.3. I revisori dei conti

È formato da due soci ed un supplente, e restano in carica tre anni. Sono rieleggibili una sola volta. Hanno i seguenti compiti:

  1. controllare l’operato finanziario e amministrativo del Comitato;
  2. redigere il rapporto di revisione per l’Assemblea ordinaria.

I revisori dei conti non possono far parte del Comitato.

Articolo 6: Organo di comunicazione

L’organo di comunicazione ufficiale del Gruppo ai soci di cui all’art. 4, è il periodico “Qui Ticino… a voi missionari” ed è pubblicato almeno quattro (4) volte l’anno.

Articolo 7: Scioglimento

In caso di scioglimento del Gruppo, compete all’Assemblea ordinaria dei soci devolvere il patrimonio a un altro ente con finalità analoghe.

Articolo 8: Approvazione

Il presente statuto, approvato dall’Assemblea il 27 maggio 2004, annulla e sostituisce ogni precedente ed entra immediatamente in vigore.